(Regolamento-art. 25)
 
                              Art. 25. 
 
  Gli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di Case  soppresse,
segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale,  artistica
o  letteraria,  saranno  consegnati   dalla   Giunta   al   Ministero
dell'Istruzione Pubblica perche' provveda alla loro conservazione con
quell'assegnamento che sara' stabilito, a proposta della Giunta,  con
Decreto  Reale  ai  termini  dell'articolo  2  della  Legge.   Questo
assegnamento sara' prelevato dal fondo  contemplato  nell'articolo  3
della stessa Legge. 
 
  Sara' fatto, a cura della Giunta medesima, un esatto inventario dei
quadri, delle statue, degli arredi e dei mobili inservienti al  culto
che rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.