Art. 25. Gli edifici od altri stabilimenti ecclesiastici di Case soppresse, segnalati per ricordi storici, per importanza monumentale, artistica o letteraria, saranno consegnati dalla Giunta al Ministero dell'Istruzione Pubblica perche' provveda alla loro conservazione con quell'assegnamento che sara' stabilito, a proposta della Giunta, con Decreto Reale ai termini dell'articolo 2 della Legge. Questo assegnamento sara' prelevato dal fondo contemplato nell'articolo 3 della stessa Legge. Sara' fatto, a cura della Giunta medesima, un esatto inventario dei quadri, delle statue, degli arredi e dei mobili inservienti al culto che rimangono all'uso delle chiese dove si trovano.