(Regolamento-art. 26)
 
                              Art. 26. 
 
  La  Giunta  proporra'  al  Ministro  dell'Istruzione  Pubblica   la
devoluzione alle biblioteche, ai musei  o  ad  altri  istituti  laici
esistenti nella citta' di Roma, dei libri, manoscritti, istrumenti  e
documenti  scientifici,  archivi,  monumenti  od  oggetti  d'arte   o
preziosi per antichita', che trovansi negli edifizi appartenenti alle
Case religiose soppresse nella citta' stessa. 
 
  Proporra' ancora allo stesso Ministro gli edifizi che devono essere
eccettuati  dalla  conversione  per  la  conservazione  delle  grandi
biblioteche e  delle  collezioni  d'oggetti  d'arte  o  preziosi  per
antichita', a termini dell'articolo 8 della Legge.