Art. 26. La Giunta proporra' al Ministro dell'Istruzione Pubblica la devoluzione alle biblioteche, ai musei o ad altri istituti laici esistenti nella citta' di Roma, dei libri, manoscritti, istrumenti e documenti scientifici, archivi, monumenti od oggetti d'arte o preziosi per antichita', che trovansi negli edifizi appartenenti alle Case religiose soppresse nella citta' stessa. Proporra' ancora allo stesso Ministro gli edifizi che devono essere eccettuati dalla conversione per la conservazione delle grandi biblioteche e delle collezioni d'oggetti d'arte o preziosi per antichita', a termini dell'articolo 8 della Legge.