(Regolamento-art. 27)
 
                              Art. 27. 
 
  I fabbricati dei Conventi non eccettuati dalla conversione, che non
vengono ceduti al Comune  od  alla  Provincia  di  Roma  per  i  fini
designati dall'articolo 20 della Legge 7 luglio 1866, e  per  domanda
fatta nel termine stabilito dall'articolo 8 della Legge del 19 giugno
1873, saranno dalla Giunta convertiti a norma degli articoli 7  e  11
di questa Legge.