Art. 27. I fabbricati dei Conventi non eccettuati dalla conversione, che non vengono ceduti al Comune od alla Provincia di Roma per i fini designati dall'articolo 20 della Legge 7 luglio 1866, e per domanda fatta nel termine stabilito dall'articolo 8 della Legge del 19 giugno 1873, saranno dalla Giunta convertiti a norma degli articoli 7 e 11 di questa Legge.