Art. 28. Per eseguire gli assegnamenti e le ripartizioni dei beni e della rendita pubblica derivata dalla loro conversione alle Opere ed agli scopi designati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della Legge, si terranno presso la Giunta le descrizioni distinte dei beni delle singole Case soppresse, e i conti delle relative liquidazioni. Per ognuna di queste Case sara' anche tenuto un conto speciale dei beni che secondo la originaria loro destinazione erano addetti al mantenimento di una o piu' delle Opere e degli Uffizi indicati nei numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, ed in mancanza di questo, della rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di questi Uffizi ed Opere.