(Regolamento-art. 28)
 
                              Art. 28. 
 
  Per eseguire gli assegnamenti e le ripartizioni dei  beni  e  della
rendita pubblica derivata dalla loro conversione alle Opere  ed  agli
scopi designati dai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2 della  Legge,  si
terranno presso la Giunta le  descrizioni  distinte  dei  beni  delle
singole Case soppresse, e i conti delle relative liquidazioni. 
 
  Per ognuna di queste Case sara' anche tenuto un conto speciale  dei
beni che secondo la originaria loro  destinazione  erano  addetti  al
mantenimento di una o piu' delle Opere e degli  Uffizi  indicati  nei
numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 2, ed  in  mancanza  di  questo,  della
rendita assegnata in media negli ultimi tre anni a ciascuno di questi
Uffizi ed Opere.