Art. 29. I rappresentanti di ciascuna parrocchia, per concorrere alla ripartizione della somma disponibile per lo scopo indicato al n. 3 dell'articolo 2 della Legge, dovranno presentare alla Giunta un prospetto descrittivo della rispettiva dotazione attuale e della rendita corrispondente, accompagnato da un attestato dell'Autorita' municipale, circa il numero della popolazione cattolica esistente nella circoscrizione parrocchiale.