(Regolamento-art. 29)
 
                              Art. 29. 
 
  I  rappresentanti  di  ciascuna  parrocchia,  per  concorrere  alla
ripartizione della somma disponibile per lo scopo indicato  al  n.  3
dell'articolo 2 della  Legge,  dovranno  presentare  alla  Giunta  un
prospetto descrittivo della  rispettiva  dotazione  attuale  e  della
rendita corrispondente, accompagnato da un  attestato  dell'Autorita'
municipale, circa il numero  della  popolazione  cattolica  esistente
nella circoscrizione parrocchiale.