Articolo 10
1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione teorica, le
istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come
segue:
a. da parte statunitense, i guadagni percepiti nel corso di ogni
anno da prendere in considerazione per i periodi di assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione italiana saranno equivalenti ai
guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana per
tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in base alla
legislazione statunitense;
b. da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti in
base alla legislazione statunitense si terra' conto della media
salariale o contributiva derivante esclusivamente dai salari
percepiti o dai contributi accreditati in relazione ai periodi di
assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana.
2. Se, in virtu' della legislazione di uno Stato, l'importo delle
prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o superstiti,
l'istituzione di tale Stato prendera' in considerazione anche i
familiari o superstiti, che risiedono sul territorio dell'altro
Stato.