(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
 
  1. Ai fini del calcolo dell'importo della prestazione  teorica,  le
istituzioni di ciascuno Stato contraente operano rispettivamente come
segue: 
    a. da parte statunitense, i guadagni percepiti nel corso di  ogni
anno da prendere in considerazione per  i  periodi  di  assicurazione
compiuti in virtu' della legislazione italiana saranno equivalenti ai
guadagni accreditati in base al regime di assicurazione italiana  per
tale anno e soggetti al guadagno massimo accreditabile in  base  alla
legislazione statunitense; 
    b. da parte italiana, per i periodi di assicurazione compiuti  in
base alla legislazione  statunitense  si  terra'  conto  della  media
salariale  o  contributiva  derivante   esclusivamente   dai   salari
percepiti o dai contributi accreditati in  relazione  ai  periodi  di
assicurazione compiuti in base alla legislazione italiana. 
  2. Se, in virtu' della legislazione di uno Stato,  l'importo  delle
prestazioni varia in relazione al numero dei familiari o  superstiti,
l'istituzione di tale  Stato  prendera'  in  considerazione  anche  i
familiari o  superstiti,  che  risiedono  sul  territorio  dell'altro
Stato.