(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
 
  1.  A  richiesta,  le  prestazioni   concesse   in   virtu'   delle
disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte
di  entrambi  gli  Stati  secondo  le  disposizioni  dell'articolo  9
paragrafo 2 per  prendere  in  considerazione  ulteriori  periodi  di
assicurazione  compiuti  in  virtu'  della  legislazione  dell'uno  o
dell'altro Stato contraente. 
  2. Nonostante le  disposizioni  dell'articolo  9  paragrafo  5,  le
prestazioni  saranno  ricalcolate  in   virtu'   delle   disposizioni
dell'articolo 9, quando: 
    a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all'articolo 9
paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il  diritto  a
prestazioni in virtu' della legislazione di uno  o  di  entrambi  gli
Stati  senza   che   sia   necessario   applicare   le   disposizioni
dell'articolo 8; 
    b. nella legislazione di uno Stato vengono  introdotte  modifiche
al sistema di calcolo delle prestazioni. 
  3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9  paragrafo  5  se  il
diritto  dei  beneficiari  che   ricevono   prestazioni   in   virtu'
dell'articolo  9  viene  meno,  le  prestazioni  delle  persone   che
successivamente  divengono  titolari  di  prestazioni  in  virtu'  di
periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in
virtu' delle disposizioni dell'articolo 9.