Articolo 11
1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtu' delle
disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte
di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell'articolo 9
paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di
assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dell'uno o
dell'altro Stato contraente.
2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5, le
prestazioni saranno ricalcolate in virtu' delle disposizioni
dell'articolo 9, quando:
a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all'articolo 9
paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a
prestazioni in virtu' della legislazione di uno o di entrambi gli
Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni
dell'articolo 8;
b. nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche
al sistema di calcolo delle prestazioni.
3. Nonostante le disposizioni dell'articolo 9 paragrafo 5 se il
diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtu'
dell'articolo 9 viene meno, le prestazioni delle persone che
successivamente divengono titolari di prestazioni in virtu' di
periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in
virtu' delle disposizioni dell'articolo 9.