Articolo 12 Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtu' dell'articolo 9 paragrafo 2 da parte delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni e' inferiore all'importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all'articolo 9 paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.