(Accordo - art. 12)
                             Articolo 12 
 
  Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtu' dell'articolo
9 paragrafo 2 da  parte  delle  istituzioni  di  entrambi  gli  Stati
contraenti e se la somma di tali prestazioni e' inferiore all'importo
della prestazione minima prevista dalla legislazione dello  Stato  in
cui  il  beneficiario  risiede,   l'istituzione   di   questo   Stato
corrisponde, a proprio carico, un complemento  pari  alla  differenza
tra  la  somma  delle  prestazioni  dovute  in  base  all'articolo  9
paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.