(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1. Qualora un periodo di lavoro risulta coperto da  un  periodo  di
assicurazione  in  base  alla  legislazione  di  ambedue  gli   Stati
contraenti,   l'istituzione   di   ciascuno   Stato   prendera'    in
considerazione, ai fini dell'articolo 8 paragrafo 2 e dell'articolo 9
paragrafo 2, il periodo di assicurazione che risulta compiuto in base
alla propria legislazione. 
  2.  Se  la  legislazione  di  uno  Stato  contraente  richiede   il
compimento  di  periodi   di   assicurazione   per   l'acquisto,   il
mantenimento o il ricupero del diritto a  prestazioni,  l'istituzione
che applica tale legislazione prendera'  in  considerazione,  a  tale
fine, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione compiuti in
base alla legislazione dell'altro Stato come se questi fossero  stati
compiuti in base alla legislazione del primo Stato. 
  Tale istituzione prendera' in considerazione  tutti  i  periodi  di
assicurazione richiesti per assicurare il  diritto  alle  prestazioni
piu' elevate stabilite dalla legislazione che essa applica. 
  3.  Se  la  legislazione  di  uno  Stato  contraente  subordina  la
concessione di alcune prestazioni alla condizione che  i  periodi  di
assicurazione  siano  stati  compiuti  in  una  data  professione  od
occupazione soggetta  ad  un  regime  speciale,  per  determinare  il
diritto a tali prestazioni verranno presi in  considerazione  solo  i
periodi compiuti in un regime corrispondente dell'altro Stato  o,  in
mancanza,  nella  stessa  professione  od   occupazione,   anche   se
nell'altro Stato non esiste un regime speciale per detta  professione
od occupazione. Se il totale di tali periodi di assicurazione non  fa
acquisire diritti a prestazioni in base al  regime  speciale,  questi
periodi verranno utilizzati per determinare il diritto a  prestazioni
in base al  regime  generale  o  ad  altro  regime  di  assicurazione
applicabile. Tuttavia  le  disposizioni  del  presente  paragrafo  si
applicheranno solo nel caso in cui diano luogo al  pagamento  di  una
prestazione di importo piu' elevato. 
  4. L'istituzione degli Stati Uniti non e' obbligata ad applicare le
disposizioni del presente articolo nel caso di un lavoratore  che  ha
compiuto meno di sei trimestri  di  assicurazione  (six  quarters  of
coverage) secondo la legislazione degli  Stati  Uniti;  l'istituzione
italiana non e' obbligata ad applicare le disposizioni  del  presente
articolo nel caso di un lavoratore, il quale ha compiuto meno  di  un
anno di assicurazione secondo la legislazione italiana.