(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
 
  1. Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite  soddisfi
alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato  contraente
per l'acquisizione  del  diritto  alle  prestazioni,  senza  che  sia
necessario ricorrere alle disposizioni dell'articolo 8, l'istituzione
di detto Stato stabilira',  secondo  le  disposizioni  della  propria
legislazione, l'importo della  prestazione  in  base  al  totale  dei
periodi di assicurazione compiuti  dal  lavoratore  in  virtu'  della
legislazione di tale Stato. 
  2. Sia che si applichi o meno  il  paragrafo  1,  l'istituzione  di
ciascuno  Stato  determinera'  l'importo  della  prestazione  teorica
prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti
in virtu' della legislazione dei due Stati come se essi fossero stati
compiuti  esclusivamente  in  virtu'  della   propria   legislazione.
L'istituzione  in  questione  stabilira'   quindi   l'importo   della
prestazione  in  pro  rata  sulla  base  dell'importo  teorico  della
prestazione mediante l'applicazione della proporzione tra  la  durata
totale  dei  periodi  di  assicurazione  compiuti  in  virtu'   della
legislazione che essa applica e la durata totale di tutti  i  periodi
di assicurazione compiuti in virtu' della legislazione dei due Stati. 
  3. Il lavoratore scegliera' entro un periodo di  tempo  determinato
se le prestazioni  dovranno  essere  concesse  in  conformita'  delle
disposizioni del paragrafo 1 o 2 e tale scelta  sara'  applicabile  a
tutte le prestazioni dovute al lavoratore e ai familiari da parte  di
ciascuno Stato. 
  4. Nel caso di superstiti, gli importi  delle  prestazioni  saranno
determinati da ciascuno Stato in base alle disposizioni dei paragrafi
1 e 2. Le prestazioni ai superstiti saranno  calcolate  da  parte  di
ciascuno Stato in base  alle  disposizioni  del  paragrafo  1  o  del
paragrafo  2,  in  modo  da  corrispondere  il  piu'   alto   importo
complessivo delle prestazioni, a meno che l'importo complessivo  piu'
basso  delle  prestazioni  dovute,  non  sia  richiesto  da  tutti  i
superstiti aventi diritto alle prestazioni. 
  5. Salvo i casi previsti dall'articolo 11, le  opzioni  di  cui  ai
paragrafi 3 e 4 sono definitive.