Art. 12. I comuni debbono avere nell'ambito del cimitero, un locale distinto dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il periodo prescritto le salme di persone: a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in luogo pubblico; c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio ben rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario, in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.