(Regolamento di polizia mortuaria-art. 12)
                              Art. 12. 

 
  I comuni debbono avere nell'ambito del cimitero, un locale distinto
dalla camera mortuaria, per ricevere e tenere in osservazione, per il
periodo prescritto le salme di persone: 
    a) morte in abitazioni inadatte  e  nelle  quali  sia  pericoloso
mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; 
    b) morte in seguito a qualsiasi accidente della pubblica via o in
luogo pubblico; 
    c) ignote, di cui debba farsi  esposizione  al  pubblico  per  il
riconoscimento. 
  Il deposito di osservazione e gli obitori possono essere  istituiti
dal comune anche presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in
particolare edificio ben rispondente  allo  scopo  per  ubicazione  e
requisiti igienici. 
  Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono  stati
somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo  in  modo  che  sia
evitata la  contaminazione  ambientale,  osservando  le  prescrizioni
disposte caso per caso dall'ufficiale sanitario,  in  relazione  agli
elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100  del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.