(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 10)
                              Art. 10. 
                                Rampe 
 
 
  La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m. 
  La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento. 
  Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare  un  ripiano
di lunghezza minima di 1,50 m. 
  La pavimentazione della rampa deve essere  eseguita  con  materiale
antisdrucciolevole. 
  E'  ammessa  l'interruzione  della  rampa  mediante  porte  purche'
rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute  e  seguite
da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.