Art. 10. Rampe La larghezza minima di una rampa deve essere di 1,50 m. La pendenza massima di una rampa non deve superare l'8 per cento. Ogni 10 m di sviluppo lineare la rampa deve presentare un ripiano di lunghezza minima di 1,50 m. La pavimentazione della rampa deve essere eseguita con materiale antisdrucciolevole. E' ammessa l'interruzione della rampa mediante porte purche' rispondano ai requisiti di cui all'art. 12 e se precedute e seguite da ripiani di lunghezza minima di 1,50 m ciascuno.