Art. 11.
Corridoi e passaggi
Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi
attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto piu' possibile
continuo o con ben determinate variazioni di direzione, senza
asimmetrie.
Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti o addossati
alle pareti. La larghezza minima dei corridoi e dei passaggi deve
essere di 1,50 m.
I corridoi o i passaggi non devono presentare variazioni di
livello. In caso contrario queste devono essere superate
possibilmente mediante rampe.
La pavimentazione dei corridoi e dei passaggi deve essere
antisdrucciolevole; essa deve essere pertanto realizzata con
materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.