(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 11)
                              Art. 11. 
                         Corridoi e passaggi 
 
 
  Al fine di agevolare la circolazione interna, questa deve svolgersi
attraverso corridoi e passaggi aventi andamento quanto piu' possibile
continuo  o  con  ben  determinate  variazioni  di  direzione,  senza
asimmetrie. 
  Non sono ammessi pilastri, colonne o mobili sporgenti  o  addossati
alle pareti. La larghezza minima dei corridoi  e  dei  passaggi  deve
essere di 1,50 m. 
  I corridoi  o  i  passaggi  non  devono  presentare  variazioni  di
livello.  In   caso   contrario   queste   devono   essere   superate
possibilmente mediante rampe. 
  La  pavimentazione  dei  corridoi  e  dei  passaggi   deve   essere
antisdrucciolevole;  essa  deve  essere   pertanto   realizzata   con
materiali idonei o deve essere dotata di adeguati accorgimenti.