Art. 12.
Porte
Al fine di rendere agevole l'uso delle porte, queste devono essere
di facile manovrabilita' anche da parte di persone a ridotte o
impedite capacita' fisiche.
Le porte, comprese quelle dei gabinetti, devono avere una luce
netta minima di m 0,85 con dimensione media ottimale di 0,90 m.
Nel caso di porte a due o piu' battenti, deve essere sempre
garantito un passaggio con luce netta minima di 0,85 m realizzato con
unico battente o con due battenti a manovra unica.
In caso di porte successive deve essere assicurato uno spazio
libero intermedio tra le porte stesse, di almeno 1,50 m, oltre quello
eventualmente interessato dalle ante in apertura.
I materiali con cui devono essere realizzate le porte e gli stipiti
devono essere resistenti all'urto ed all'usura, specialmente per le
parti comprese entro un'altezza di 0,40 m dal pavimento.
Le porte interamente realizzate con materiali trasparenti devono
presentare accorgimenti atti ad assicurare l'immediata percezione.
Devono essere evitati spigoli, riporti, cornici sporgenti e quanto
altro atto a recare possibile danno in caso di urto.
L'apertura e la chiusura delle porte deve avvenire mediante una
leggera pressione e preferibilmente essere accompagnata da
apparecchiature per il ritardo della chiusura stessa.
Le maniglie devono consentire una facile manovra, in genere e'
preferibile l'uso di maniglie a leva. La maniglia deve essere posta
ad un'altezza massima di 0,90 m.
Nel caso di adozione, nelle porte a ventola, di barre o corrimani
di apertura orizzontali o verticali, questi devono essere di sezione
adeguata, atta ad assicurare la prensibilita'.