Art. 13.
Pavimenti
I pavimenti all'interno della struttura edilizia, ove necessario,
possono contribuire ad una chiara individuazione dei percorsi e ad
una eventuale distinzione dei vari ambienti di uso, mediante
un'adeguata variazione nel materiale e nel colore.
I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto devono
essere eseguiti con materiali idonei o devono essere dotati di
adeguati accorgimenti.
Al fine di evitare possibili incidenti devono essere evitate
variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute a
zerbini non incassati, guide in risalto, ecc.
Nei percorsi aventi caratteristiche di continuita', la qualita' dei
materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea; questo al
fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti a disuguaglianza
di comportamento dei pavimenti stessi.
Deve essere assicurata, nel tempo, la perfetta planarita' del
pavimento, scegliendo materiali che non diano luogo a ritiri,
gibbosita', scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.