(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 13)
                              Art. 13. 
                              Pavimenti 
 
 
  I pavimenti all'interno della struttura edilizia,  ove  necessario,
possono contribuire ad una chiara individuazione dei  percorsi  e  ad
una  eventuale  distinzione  dei  vari  ambienti  di  uso,   mediante
un'adeguata variazione nel materiale e nel colore. 
  I pavimenti devono essere antisdrucciolevoli; essi pertanto  devono
essere eseguiti con  materiali  idonei  o  devono  essere  dotati  di
adeguati accorgimenti. 
  Al fine  di  evitare  possibili  incidenti  devono  essere  evitate
variazioni anche minime di livello, quali ad esempio quelle dovute  a
zerbini non incassati, guide in risalto, ecc. 
  Nei percorsi aventi caratteristiche di continuita', la qualita' dei
materiali impiegati per i pavimenti deve essere omogenea;  questo  al
fine di evitare possibili ostacoli al moto, dovuti  a  disuguaglianza
di comportamento dei pavimenti stessi. 
  Deve essere assicurata,  nel  tempo,  la  perfetta  planarita'  del
pavimento,  scegliendo  materiali  che  non  diano  luogo  a  ritiri,
gibbosita', scheggiature, sconnessioni o fessurazioni.