Art. 7.
Accessi
Al fine di agevolare l'accesso all'interno della struttura edilizia
e necessario prevedere varchi e porte esterne allo stesso livello dei
percorsi pedonali o con essi raccordati mediante rampe.
Gli accessi devono avere una luce netta minima di 1,50 m.
Le zone antistanti e retrostanti l'accesso devono essere in piano e
allo stesso livello, ed estendersi rispettivamente per ciascuna zona,
per una profondita' di 1,50 m.
Qualora sia indispensabile prevedere una soglia, il dislivello
massimo non deve superare i 2,5 cm.
La zona antistante gli accessi deve essere protetta dagli agenti
atmosferici per una profondita' minima di 2,00 m.
Negli accessi provvisti di soglia, questa deve essere arrotondata e
realizzata con materiale atto ad assicurare l'immediata percezione
visiva e acustica.
Nel caso di porte esterne, gli infissi devono consentire la libera
visuale fra interno ed esterno.