(Regolamento attuazione dell'art. 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118-art. 8)
                               Art. 8. 
                    Piattaforma di distribuzione 
 
 
  Al fine di agevolare lo  spostamento  all'interno  della  struttura
edilizia,  il  passaggio  dai  percorsi  principali  orizzontali   ai
percorsi  principali  verticali  deve   essere   mediato   attraverso
piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi  sia  con  il
vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli)  dalle
quali sia possibile accedere  ai  vari  ambienti  solo  con  percorsi
orizzontali. 
  La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere
di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m. 
  Alla piattaforma di distribuzione deve  essere  possibile  accedere
direttamente  dai  percorsi  verticali  servo-assistiti  (ascensori),
mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve
essere  disposto  in  modo  da  evitare  la  possibilita'  di  essere
imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori. 
  Ogni piattaforma di distribuzione deve  essere  dotata  di  tabella
segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.