Art. 8.
Piattaforma di distribuzione
Al fine di agevolare lo spostamento all'interno della struttura
edilizia, il passaggio dai percorsi principali orizzontali ai
percorsi principali verticali deve essere mediato attraverso
piattaforme di distribuzione (che possono identificarsi sia con il
vano ingresso, sia con i ripiani di arrivo ai diversi livelli) dalle
quali sia possibile accedere ai vari ambienti solo con percorsi
orizzontali.
La superficie minima della piattaforma di distribuzione deve essere
di 6,00 mq con il lato minore non inferiore a 2,00 m.
Alla piattaforma di distribuzione deve essere possibile accedere
direttamente dai percorsi verticali servo-assistiti (ascensori),
mentre il vano scala deve essere separato mediante un infisso, o deve
essere disposto in modo da evitare la possibilita' di essere
imboccato involontariamente, uscendo dagli ascensori.
Ogni piattaforma di distribuzione deve essere dotata di tabella
segnaletica dei percorsi e degli ambienti da essa raggiungibili.