(Convenzione-art. 10)
                            ARTICOLO 10. 
                             (Dividendi) 
 
  1. I dividendi pagati  da  una  societa'  residente  di  uno  Stato
contraente  ad  un  residente  dell'altro   Stato   contraente   sono
imponibili in detto altro Stato. 
  2. Tuttavia, tali  dividendi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente di cui la societa' che paga i dividendi e'  residente,  ed
in conformita' alla legislazione di detto Stato, ma,  se  la  persona
che riceve i dividendi  ne  e'  l'effettivo  beneficiario,  l'imposta
cosi' applicata non puo' eccedere  il  15  per  cento  dell'ammontare
lordo dei dividendi. 
  Le autorita' competenti  degli  Stati  contraenti  stabiliranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
  Questo paragrafo non riguarda l'imposizione della societa' per  gli
utili con i quali sono stati pagati i dividendi. 
  3. Ai fini del presente articolo il termine "dividendi"  designa  i
redditi derivanti da azioni, da azioni o  diritti  di  godimento,  da
quote  minerarie,  da  quote  di  fondatore  o  da  altre  quote   di
partecipazione agli  utili,  ad  eccezione  dei  crediti,  nonche'  i
redditi di  altre  quote  sociali  assoggettati  al  medesimo  regime
fiscale dei redditi delle  azioni  secondo  la  legislazione  fiscale
dello Stato di cui e' residente la societa' distributrice. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei dividendi, residente di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente, di cui e' residente
la societa' che paga i dividendi, sia  una  attivita'  commerciale  o
industriale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata,  sia
una professione indipendente mediante una base fissa ivi  situata,  e
la   partecipazione   generatrice   dei   dividendi   si   ricolleghi
effettivamente ad esse. In tal caso, i dividendi sono  imponibili  in
detto altro Stato contraente secondo la propria legislazione interna. 
  5. Qualora una societa' residente di uno  Stato  contraente  ricavi
utili o redditi dall'altro Stato contraente, detto  altro  Stato  non
puo' applicare alcuna imposta sui dividendi pagati dalla societa',  a
meno che tali dividendi siano pagati ad un residente di  detto  altro
Stato o che la partecipazione generatrice dei dividendi si ricolleghi
effettivamente a una  stabile  organizzazione  o  a  una  base  fissa
situata in detto altro Stato, ne prelevare alcuna imposta,  a  titolo
di  imposizione  degli  utili  non  distribuiti,  sugli   utili   non
distribuiti della societa', anche se i dividendi pagati o  gli  utili
non distribuiti costituiscano in tutto o in  parte  utili  o  redditi
realizzati in detto altro Stato.