(Convenzione-art. 11)
                            ARTICOLO 11. 
                             (Interessi) 
 
  1. Gli interessi provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2. Tuttavia, tali  interessi  sono  imponibili  anche  nello  Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  ed  in  conformita'   della
legislazione di detto  Stato,  ma,  se  la  persona  che  riceve  gli
interessi ne e' l'effettivo beneficiario, l'imposta  cosi'  applicata
non  puo'  eccedere  il  15  per  cento  dell'ammontare  lordo  degli
interessi. Le autorita' competenti degli Stati contraenti regoleranno
di comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione. 
  3. Nonostante  le  disposizioni  del  paragrafo  2,  gli  interessi
provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da  imposta  in
detto Stato se: 
    a) il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato 
contraente od un suo ente locale; o 
    b)  gli  interessi  sono  pagati  al  Governo  dell'altro   Stato
contraente o ad un  suo  ente  locale  o  ad  un  ente  od  organismo
(compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti  da
essi concessi nel quadro di accordi  conclusi  tra  i  Governi  degli
Stati contraenti. 
  4. Ai fini del presente articolo il termine "interessi"  designa  i
redditi  dei  titoli  del  debito  pubblico,  delle  obbligazioni  di
prestiti garantite o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di
partecipazione agli utili, e dei crediti di qualsiasi natura, nonche'
ogni altro provento assimilabile ai redditi di somme date in prestito
in  base  alla  legislazione  fiscale  dello  Stato  da  cui  redditi
provengono. 
  5. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo degli interessi, residente di uno Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
gli interessi sia un'attivita' industriale o commerciale per mezzo di
una  stabile  organizzazione  ivi  situata,   sia   una   professione
indipendente mediante una  base  fissa  ivi  situata  ed  il  credito
generatore degli interessi si ricolleghi effettivamente ad  esse.  In
tal  caso  gli  interessi  sono  imponibili  in  detto  altro   Stato
contraente secondo la propria legislazione interna. 
  6. Gli interessi si considerano provenienti da uno Stato contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa, un suo ente, locale o un residente di detto  Stato.
Tuttavia, quando il debitore degli interessi, sia esso residente o no
di uno Stato contraente, ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa per le cui necessita' viene contratto
il debito sul quale sono pagati gli interessi e come tale ne sopporta
l'onere, gli interessi stessi si considerano provenienti dallo  Stato
contraente in cui e' situata la  stabile  organizzazione  o  la  base
fissa. 
  7. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare degli interessi, tenuto conto del credito per il
quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato convenuto  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo in assenza di simili  relazioni,
le  disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  soltanto  a
quest'ultimo ammontare. In tal caso, la parte eccedente dei pagamenti
e' imponibile in conformita' della  legislazione  di  ciascuno  Stato
contraente e tenuto conto delle  altre  disposizioni  della  presente
Convenzione.