(Convenzione-art. 12)
                            ARTICOLO 12. 
                              (Canoni) 

 
  1. I canoni provenienti da uno Stato  contraente  e  pagati  ad  un
residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto  altro
Stato. 
  2.  Tuttavia,  tali  canoni  sono  imponibili  anche  nello   Stato
contraente  dal  quale  essi  provengono  e  in   conformita'   della
legislazione di detto Stato, ma, se la persona che riceve i canoni ne
e' l'effettivo  beneficiario,  l'imposta  cosi'  applicata  non  puo'
eccedere il 12 per cento dell'ammontare lordo dei canoni. 
  Le autorita'  competenti  degli  Stati  contraenti  regoleranno  di
comune accordo le modalita' di applicazione di tale limitazione 
  3. Ai fini del presente articolo  il  termine  "canoni"  designa  i
compensi di qualsiasi natura corrisposti per l'uso o  la  concessione
in uso di un diritto  d'autore  su  opere  letterarie,  artistiche  o
scientifiche,  ivi  comprese  le  pellicole  cinematografiche  e   le
pellicole  e  le  registrazioni  per  trasmissioni   radiofoniche   e
televisive, di brevetti, marchi di fabbrica o di commercio, disegni o
modelli, progetti, formule o processi segreti, nonche' per l'uso o la
concessione  in  uso  di  attrezzature  industriali,  commerciali   o
scientifiche e per informazioni concernenti esperienze  di  carattere
industriale, commerciale o scientifico. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano nel caso in
cui il beneficiario effettivo dei  canoni,  residente  di  uno  Stato
contraente, eserciti nell'altro Stato contraente dal quale provengono
i canoni, sia un'attivita' commerciale o industriale per mezzo di una
stabile  organizzazione  ivi  situata,  sia  una  libera  professione
mediante una base fissa ivi situata, ed i diritti o i beni generatori
dei canoni si ricolleghino effettivamente ad  esse.  In  tal  caso  i
canoni sono imponibili in detto altro  Stato  contraente  secondo  la
propria legislazione interna. 
  5. I canoni si considerano  provenienti  da  uno  Stato  contraente
quando il debitore e' lo Stato stesso, una sua suddivisione  politica
o amministrativa un suo ente locale o un residente di detto Stato. 
  Tuttavia, quando il debitore dei canoni, sia esso residente o no di
uno  Stato  contraente,  ha  in  uno  Stato  contraente  una  stabile
organizzazione o una base fissa nel cui interesse e'  stato  concluso
il contratto che ha dato luogo al pagamento dei  canoni  e  che  come
tale ne sopporta l'onere, i canoni stessi si considerano  provenienti
dallo Stato contraente in cui e' situata la stabile organizzazione  o
la base fissa. 
  6. Se, in conseguenza di particolari  relazioni  esistenti  tra  il
debitore e il beneficiario effettivo o tra ciascuno di essi  e  terze
persone, l'ammontare dei canoni, tenuto conto della  prestazione  per
la quale sono pagati, eccede quello che sarebbe stato  convenuto  tra
il  debitore  e  il  beneficiario  effettivo  in  assenza  di  simili
relazioni,  le  disposizioni  del  presente  articolo  si   applicano
soltanto a questo ultimo ammontare. In tal caso, la  parte  eccedente
dei pagamenti e' imponibile  in  conformita'  della  legislazione  di
ciascuno Stato contraente e tenuto  conto  delle  altre  disposizioni
della presente Convenzione.