(Convenzione-art. 13)
                            ARTICOLO 13. 
                         (Utili di capitale) 
 
  1. Gli utili che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'alienazione di beni immobili di cui  all'articolo  6  e  situati
nell'altro Stato contraente, sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Gli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili appartenenti
ad una stabile organizzazione che un'impresa di uno Stato  contraente
ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad
una base fissa di cui dispone un residente di  uno  Stato  contraente
nell'altro  Stato  contraente  per  l'esercizio  di  una  professione
indipendente, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di  detta
stabile organizzazione (da sola od in uno con l'intera impresa) o  di
detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato. 
  3. Gli  utili  derivanti  dall'alienazione  di  navi  o  aeromobili
utilizzati in traffico  internazionale,  come  pure  di  beni  mobili
destinati all'esercizio di queste navi o aeromobili, sono  imponibili
soltanto nello Stato contraente in  cui  e'  situata  la  sede  della
direzione effettiva dell'impresa. 
  4. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene  diverso
da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2 e 3 sono  imponibili  soltanto
nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.