(Convenzione-art. 14)
                            ARTICOLO 14. 
                     (Professioni indipendenti) 
 
  1. I redditi che  un  residente  di  uno  Stato  contraente  ritrae
dall'esercizio di una libera professione  o  da  altre  attivita'  di
carattere indipendente  sono  imponibili  soltanto  in  detto  Stato.
Tuttavia, detti redditi sono imponibili nell'altro  Stato  contraente
nei seguenti casi: 
    a)  se  il  residente  dispone  abitualmente,  nell'altro   Stato
contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attivita'; in
tal caso e' imponibile nell'altro Stato contraente soltanto la 
frazione dei redditi attribuibile a detta base fissa; o 
    b) se la sua permanenza nell'altro Stato, contraente  si  protrae
per un periodo o periodi di durata complessiva eguale o  superiore  a
183 giorni nel corso dell'anno solare. 
  2. L'espressione "libera professione" comprende in  particolare  le
attivita'  indipendenti   di   carattere   scientifico,   letterario,
artistico, educativo o pedagogico, nonche' le attivita'  indipendenti
dei medici, avvocati, ingegneri, architetti, dentisti e contabili.