(Convenzione-art. 15)
                            ARTICOLO 15. 
                        (Lavoro subordinato) 

 
  1. Salve le disposizioni degli articoli 16, 18, 19 e 20, i  salari,
gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che  un  residente  di
uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo   di   un'attivita'
dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno  che  tale
attivita'  non  venga  svolta   nell'altro   Stato   contraente.   Se
l'attivita' e' quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal  titolo
sono imponibili in questo altro Stato. 
  2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le remunerazioni che
un residente di uno  Stato  contraente  riceve  in  corrispettivo  di
un'attivita' dipendente, svolta  nell'altro  Stato  contraente,  sono
imponibili soltanto nel primo Stato se: 
    a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per  un  periodo  o
periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno 
fiscale considerato; e 
    b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di 
lavoro che non e' residente dell'altro Stato; e 
    c) l'onere delle remunerazioni non e' sostenuto  da  una  stabile
organizzazione o da una  base  fissa  che  il  datore  di  lavoro  ha
nell'altro Stato. 
  3. Nonostante le disposizioni precedenti del presente articolo,  le
remunerazioni relative a lavoro subordinato svolto a bordo di navi  o
di aeromobili utilizzati in traffico internazionale  sono  imponibili
nello Stato contraente nel quale e' situata la sede  della  direzione
effettiva dell'impresa.