(Convenzione-art. 17)
                            ARTICOLO 17. 
                        (Artisti e sportivi) 
 
  1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che
un residente di uno Stato contraente  ritrae  dalle  sue  prestazioni
personali esercitate  nell'altro  Stato  contraente  in  qualita'  di
artista dello spettacolo, come un  artista  di  teatro,  del  cinema,
della radio o della televisione, o come un musicista, o  in  qualita'
di sportivo, sono imponibili in detto altro Stato. 
  2. Quando i redditi derivanti da prestazioni che un  artista  dello
spettacolo o uno sportivo esercita personalmente ed in tale  qualita'
sono attribuiti ad una persona diversa dall'artista o dallo  sportivo
medesimo, detti redditi sono imponibili nello Stato  contraente  dove
le  prestazioni  dell'artista  o  dello  sportivo  sono   esercitate,
nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15.