(Convenzione-art. 18)
                            ARTICOLO 18. 
                             (Pensioni) 
 
  Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2  dell'articolo  19,  le
pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di
uno Stato  contraente  in  relazione  ad  un  cessato  impiego,  sono
imponibili soltanto in questo Stato.