(Convenzione-art. 19)
                            ARTICOLO 19. 
                        (Funzioni pubbliche) 
 
  1. a) Le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato
contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa  o  da
un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di  servizi
resi a detto Stato o  a  detta  suddivisione  od  ente  locale,  sono
imponibili soltanto in questo Stato; 
  b) tuttavia, tali remunerazioni sono imponibili soltanto nell'altro
Stato contraente qualora i servizi siano resi in  detto  Stato  e  la
persona fisica sia un residente di detto Stato che: 
    i) abbia la nazionalita' di detto Stato, o 
    ii) non sia divenuto residente di detto Stato al  solo  scopo  di
rendervi i servizi. 
  2. a) Le pensioni corrisposte da uno Stato contraente o da una  sua
suddivisione politica od amministrativa, o da un suo ente locale, sia
direttamente sia mediante prelevamento da fondi da  essi  costituiti,
ad una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto  Stato
od ente locale, sono imponibili soltanto in questo Stato; 
    b) tuttavia, tali pensioni sono  imponibili  soltanto  nell'altro
Stato qualora la persona fisica sia un residente di questo Stato e ne
abbia la nazionalita'. 
  3. Le disposizioni degli articoli 15, 16, 17 e 18 si applicano alle
remunerazioni e pensioni pagate  in  corrispettivo  di  servizi  resi
nell'ambito di una attivita' industriale o commerciale esercitata  da
uno  Stato  contraente  o  da  una  sua   suddivisione   politica   o
amministrativa o da un suo ente locale.