(Convenzione-art. 20)
                            ARTICOLO 20. 
                             (Studenti) 
 
  Le somme che uno studente o un apprendista il quale e',  o  lo  era
immediatamente  prima,  residente  di  uno  Stato  contraente  e  che
soggiorna nell'altro Stato contraente al solo scopo  di  compiervi  i
suoi studi o di  attendere  alla  propria  formazione  professionale,
riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione  o  di
formazione professionale, non sono imponibili in detto altro Stato, a
condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di  detto
altro Stato, o siano percepite quale remunerazione di  una  attivita'
esercitata nell'altro Stato non a tempo pieno  e  nei  limiti  di  un
reddito ragionevole che gli possa permettere  di  attendere  ai  suoi
studi o alla sua formazione professionale.