(Convenzione-art. 8)
                             ARTICOLO 8. 
                  (Navigazione marittima ed aerea) 
 
  1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico  internazionale,
di  navi  o  di  aeromobili  sono  imponibili  soltanto  nello  Stato
contraente in cui  e'  situata  la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
  2. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione
marittima e' situata a bordo di una nave,  detta  sede  si  considera
situata  nello  Stato  contraente  in   cui   si   trova   il   porto
d'immatricolazione della nave, oppure, in mancanza  di  un  porto  di
immatricolazione,  nello  Stato  contraente  di  cui   e'   residente
l'esercente la nave. 
  3. Le disposizioni del paragrafo  1  si  applicano  parimenti  agli
utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune (pool),  a  un
esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.