(Convenzione-art. 9)
                             ARTICOLO 9. 
                         (Imprese associate) 

 
  Allorche': 
    a) un'impresa di uno Stato contraente  partecipa  direttamente  o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa dell'altro Stato, o 
    b)   le   medesime   persone    partecipano,    direttamente    o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa di uno Stato contraente e di un'impresa  dell'altro  Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
convenute o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra imprese  indipendenti,  gli  utili  che,  in  mancanza  di  tali,
condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a
causa di dette condizioni non lo sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.