(Allegato)
                              ALLEGATO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
 
 
 
Note: 
 
  L'autorizzazione a  produrre  specialita'  medicinali  deve  essere
richiesta anche  dal  farmacista  proprietario  di  una  officina  in
diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e  tasse
che si riferiscono alla produzione e al commercio  delle  specialita'
medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui
all'art. 180 del testo unico delle  leggi  sanitarie,  approvato  con
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e
similari e' dovuta tanto la tassa  di  produzione  quanto  quella  di
registrazione  del  prodotto,  quantunque  unico   sia   il   decreto
ministeriale di autorizzazione. 
  Le  tasse  per  la  registrazione  (di  rilascio   annuale)   vanno
corrisposte per ogni singola confezione di specialita', di serie o di
categoria  anche  quando  la  registrazione  di  piu'  confezioni  si
effettui con un unico provvedimento. La tassa e' dovuta anche  per  i
trasferimenti di  registrazione  da  uno  ad  altro  titolare  quando
importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono
dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialita'
estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse  annuali
devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.