ALLEGATO Parte di provvedimento in formato grafico Note: L'autorizzazione a produrre specialita' medicinali deve essere richiesta anche dal farmacista proprietario di una officina in diretta comunicazione con la farmacia. Tutte le disposizioni e tasse che si riferiscono alla produzione e al commercio delle specialita' medicinali si applicano anche ai prodotti biologici e similari di cui all'art. 180 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Per detti prodotti biologici e similari e' dovuta tanto la tassa di produzione quanto quella di registrazione del prodotto, quantunque unico sia il decreto ministeriale di autorizzazione. Le tasse per la registrazione (di rilascio annuale) vanno corrisposte per ogni singola confezione di specialita', di serie o di categoria anche quando la registrazione di piu' confezioni si effettui con un unico provvedimento. La tassa e' dovuta anche per i trasferimenti di registrazione da uno ad altro titolare quando importino mutamenti nell'officina di produzione. Le stesse tasse sono dovute anche in caso di nuova registrazione sanitaria per specialita' estere o nazionali variate nella loro composizione. Le tasse annuali devono essere corrisposte entro il 31 gennaio di ogni anno.