(TESTO UNICO-art. 22)
                              Art. 22. 
         (Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 10) 
 
             Estremi degli atti normativi da pubblicare 
 
  1. La pubblicazione degli atti normativi nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana deve contenere, oltre la data, il numero  e
l'argomento,  gli  altri  elementi  indicati   nel   regolamento   di
esecuzione del presente testo unico.