(TESTO UNICO-art. 25)
                              Art. 25. 
              (Legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 14) 
 
                      Decorrenza degli effetti 
 
  1. Le disposizioni contenute nell'art. 15 e tutte quelle che a tale
articolo  fanno  richiamo  hanno  effetto  novanta  giorni  dopo   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del primo decreto che  approva
gli elenchi previsti nel medesimo art. 15. 
  2. Fino alla data di inizio dell'efficacia dell'art. 15 la Raccolta
ufficiale conserva la denominazione "Raccolta ufficiale delle leggi e
dei decreti della Repubblica italiana" e con tale denominazione viene
indicata anche nelle formule di cui agli articoli 1, 2 e 3. 
  3. Le disposizioni contenute nell'art.  18,  commi  1  e  2,  hanno
effetto, con riferimento a ciascun Ministero, novanta giorni dopo  la
pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto,  che  approva
l'elenco relativo a ciascuno di essi; Medesima decorrenza di effetto,
con riferimento all'elenco relativo al Ministero degli affari esteri,
hanno le disposizioni contenute nell'art. 13, commi 1 e 2. 
  4. Le disposizioni contenute nell'art. 19, comma 2,  hanno  effetto
novanta giorni dopo la pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
primo decreto che approva gli elenchi previsti nel medesimo art.  19,
comma 2. 
  5. Agli atti recanti data anteriore a quella in cui  hanno  effetto
le  disposizioni  indicate  nei  precedenti   commi   continuano   ad
applicarsi le procedure in vigore a quella data. 
  6. La disposizione contenuta  nell'ultimo  comma  dell'art.  13  ha
effetto dal 1° gennaio 1987. 
 
           Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri 
                                CRAXI