(Regolamento-art. 10)
 
                              Art. 10. 
 
  Si considerano disponibili quei beni dello Stato, qualunque ne  sia
la provenienza, dei quali si puo' effettuare la vendita, la  permuta,
la  cessione  o  la  affrancazione,  o  con  i  quali  si  puo'  fare
un'operazione finanziaria in  virtu'  e  secondo  speciali  leggi  di
autorizzazione. 
 
  Si classificano fra i non disponibili gli altri beni  di  qualsiasi
natura sui quali lo Stato, sia per la destinazione di essi,  sia  per
disposizioni di leggi speciali, non puo' fare alcuna delle operazioni
accennate per i disponibili.