Art. 10. Si considerano disponibili quei beni dello Stato, qualunque ne sia la provenienza, dei quali si puo' effettuare la vendita, la permuta, la cessione o la affrancazione, o con i quali si puo' fare un'operazione finanziaria in virtu' e secondo speciali leggi di autorizzazione. Si classificano fra i non disponibili gli altri beni di qualsiasi natura sui quali lo Stato, sia per la destinazione di essi, sia per disposizioni di leggi speciali, non puo' fare alcuna delle operazioni accennate per i disponibili.