Art. 8. Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per l'oggetto a cui si riferiscono, tutti quelli che il Codice civile enumera al libro II, titolo I, capo I. Sono regolati come immobili, agli effetti della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le biblioteche, gli osservatori ed altri istituti congeneri colle raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono. Agli stessi effetti sono regolate come immobili dello Stato le strade ferrate da esso possedute, insieme col materiale mobile necessario al loro esercizio; salvo quanto pei materiali fuori d'uso e' disposto dall'articolo 36 del presente regolamento.