(Regolamento-art. 8)
 
                               Art. 8. 
 
  Sono beni immobili per natura, o per destinazione, o per  l'oggetto
a cui si riferiscono, tutti quelli che il Codice  civile  enumera  al
libro II, titolo I, capo I. Sono regolati come immobili, agli effetti
della compilazione degli inventari, anche i musei, le pinacoteche, le
biblioteche,  gli  osservatori  ed  altri  istituti  congeneri  colle
raccolte artistiche e scientifiche che vi si contengono. 
 
  Agli stessi effetti sono regolate  come  immobili  dello  Stato  le
strade ferrate  da  esso  possedute,  insieme  col  materiale  mobile
necessario al loro esercizio; salvo quanto pei materiali fuori  d'uso
e' disposto dall'articolo 36 del presente regolamento.