(Regolamento-art. 9)
 
                               Art. 9. 
 
  I beni mobili per loro natura, o per determinazione di legge,  sono
quelli enumerati dal Codice civile al libro II, titolo  I,  capo  II.
Fra essi vanno compresi gli altri materiali per servizi pubblici,  il
danaro, i valori, i titoli e gli effetti che esistono nelle  casse  e
nel portafoglio dello Stato.