(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Per la prima attuazione del presente  regolamento  potranno  essere
promossi  a  segretari,  ragionieri  ed  archivisti  i  vicesegretari
amministrativi e di ragioneria e gli uffiziali d'ordine  di  grado  e
stipendio immediatamente inferiore, i quali abbiano non meno di dieci
anni di servizio, e  che  dalla  Commissione,  di  cui  all'art.  28,
saranno reputati meritevoli  dei  posti  anzidetti,  dispensando  per
questa volta dalla prova  dell'esame,  fermo  per  ciascuno  di  essi
l'ordine dell'anzianita'.