Art. 34. Per la prima attuazione del presente regolamento potranno essere promossi a segretari, ragionieri ed archivisti i vicesegretari amministrativi e di ragioneria e gli uffiziali d'ordine di grado e stipendio immediatamente inferiore, i quali abbiano non meno di dieci anni di servizio, e che dalla Commissione, di cui all'art. 28, saranno reputati meritevoli dei posti anzidetti, dispensando per questa volta dalla prova dell'esame, fermo per ciascuno di essi l'ordine dell'anzianita'.