(Regolamento armamento polizia municipale-art. 10)
                              Art. 10. 
                 Prelevamento e versamento dell'arma 
 
  1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), e' prelevata,
all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio  della
polizia municipale e alla stessa deve essere versata al  termine  del
servizio medesimo. 
  2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), e'  prelevata
presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del  documento  di
cui al terzo comma dell'art. 6  nel  registro  di  cui  all'art.  14.
L'arma deve essere  immediatamente  versata  nella  medesima  armeria
quando sia scaduto o revocato  il  provvedimento  di  assegnazione  o
siano venute comunque a mancare le condizioni  che  ne  determinarono
l'assegnazione. 
  3. L'arma comunque assegnata  deve  essere  immediatamente  versata
all'armeria allorquando viene meno la qualita' di agente di  pubblica
sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione  del  rapporto  di
servizio e tutte le volte  in  cui  sia  disposto  con  provvedimento
motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.