Art. 10. Prelevamento e versamento dell'arma 1. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera b), e' prelevata, all'inizio del servizio, presso l'armeria del Corpo o servizio della polizia municipale e alla stessa deve essere versata al termine del servizio medesimo. 2. L'arma assegnata ai sensi dell'art. 6, lettera a), e' prelevata presso l'armeria, previa annotazione degli estremi del documento di cui al terzo comma dell'art. 6 nel registro di cui all'art. 14. L'arma deve essere immediatamente versata nella medesima armeria quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione. 3. L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata all'armeria allorquando viene meno la qualita' di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dall'amministrazione, o dal prefetto.