(Regolamento armamento polizia municipale-art. 12)
                              Art. 12. 
           Istituzione di armeria della polizia municipale 
 
  1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione  di  associazione
ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65,
in uno o piu' comuni di questa, e' istituita l'armeria  del  Corpo  o
servizio di polizia municipale in  apposito  locale  nel  quale  sono
custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 
  2. In relazione all'articolazione territoriale della  struttura  di
polizia  municipale  ed  al  numero  degli  addetti  possono   essere
istituite una o piu' armerie sussidiarie in  cui  sono  custodite  le
armi in dotazione. 
  3. L'istituzione dell'armerie principale e di  quelle  sussidiarie,
quando non e' disposta con il regolamento di cui all'art. 2,  nonche'
la soppressione o trasferimento della  stessa,  sono  effettuate  con
provvedimento  del  sindaco  e  sono  comunicate  al  prefetto  e  al
questore. 
  4. L'istituzione dell'armeria non e' necessaria qualora  si  tratti
di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni  non
superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono
custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono  assegnate,
ritirate e  controllate  osservando  gli  articoli  15,  16,  17;  le
funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte  dal  responsabile
del Corpo o servizio. L'autorita' di pubblica sicurezza determina  le
misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della  legge  18
aprile 1975, n. 110. 
  5. L'autorita' di  pubblica  sicurezza  ha  facolta'  di  eseguire,
quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere
quelle misure cautelari che  ritenga  indispensabili  per  la  tutela
dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica.