Art. 12. Istituzione di armeria della polizia municipale 1. In ambito comunale e, nel caso di costituzione di associazione ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, in uno o piu' comuni di questa, e' istituita l'armeria del Corpo o servizio di polizia municipale in apposito locale nel quale sono custodite le armi in dotazione ed il relativo munizionamento. 2. In relazione all'articolazione territoriale della struttura di polizia municipale ed al numero degli addetti possono essere istituite una o piu' armerie sussidiarie in cui sono custodite le armi in dotazione. 3. L'istituzione dell'armerie principale e di quelle sussidiarie, quando non e' disposta con il regolamento di cui all'art. 2, nonche' la soppressione o trasferimento della stessa, sono effettuate con provvedimento del sindaco e sono comunicate al prefetto e al questore. 4. L'istituzione dell'armeria non e' necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e le munizioni sono custodite negli appositi armadi di cui all'art. 14 e sono assegnate, ritirate e controllate osservando gli articoli 15, 16, 17; le funzioni di consegnatario dell'armeria sono svolte dal responsabile del Corpo o servizio. L'autorita' di pubblica sicurezza determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 5. L'autorita' di pubblica sicurezza ha facolta' di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumita' pubblica.