Art. 13. Caratteristiche delle armerie 1. Le armerie devono essere sistemate in locali possibilmente interni all'edificio, ubicati in modo da consentire il controllo degli accessi e devono essere munite di porte blindate ed aperture ugualmente blindate oppure dotate di inferriate e grate metalliche di sicurezza; esse devono altresi' disporre di serratura di sicurezza e di congegni di allarme. 2. Le porte devono essere munite di finestrelle con cristalli blindati o grata per i controlli dall'esterno; l'impianto di illuminazione artificiale deve essere permanentemente in funzione ed essere corredato di interruttore esterno e dispositivi di illuminazione di emergenza. 3. Le attrezzature e le misure antincendio, conformi alle prescrizioni degli organi competenti, sono sistemate all'interno ed all'esterno del locale.