Art. 14. Funzionamento delle armerie 1. Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza tipo cassaforte. 2. Le munizioni sono conservate in armadi metallici distinti da quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi metallici, in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio, dal consegnatario dell'armeria che ne risponde. Fuori dell'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Corpo, servizio o unita' di esso, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria. 4. Copia di riserva di dette chiavi e' conservata, a cura del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte o armadio corazzato. 5. L'armeria e' dotata del registro di carico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento delle armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale. 6. L'armeria e' dotata altresi' di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal responsabile del servizio di polizia municipale, per: le ispezioni settimanali e mensili; le riparazioni delle armi; i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.