(Regolamento armamento polizia municipale-art. 14)
                              Art. 14. 
                     Funzionamento delle armerie 
 
  1. Le armi sono conservate, prive di fondina  e  di  munizioni,  in
appositi armadi metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di
sicurezza tipo cassaforte. 
  2. Le munizioni sono conservate in  armadi  metallici  distinti  da
quelli delle armi, di uguali caratteristiche. 
  3. Le chiavi di accesso ai locali armeria e agli armadi  metallici,
in cui sono custodite armi e munizioni, sono conservate,  durante  le
ore di servizio, dal  consegnatario  dell'armeria  che  ne  risponde.
Fuori dell'orario di  servizio  dette  chiavi  sono  custodite  nella
cassaforte  del  Corpo,  servizio  o  unita'  di  esso,  in  apposito
contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui  chiavi  sono
custodite presso di se' dal consegnatario dell'armeria. 
  4. Copia di riserva di dette  chiavi  e'  conservata,  a  cura  del
responsabile del Corpo o servizio di  polizia  municipale,  in  busta
sigillata controfirmata dal consegnatario dell'armeria, in cassaforte
o armadio corazzato. 
  5. L'armeria e' dotata del registro di carico delle  armi  e  delle
munizioni, le cui pagine numerate sono  preventivamente  vistate  dal
questore. I movimenti giornalieri di prelevamento o versamento  delle
armi e munizioni devono essere annotati su apposito registro  le  cui
pagine numerate sono preventivamente  vistate  dal  responsabile  del
servizio di polizia municipale. 
  6. L'armeria e' dotata altresi' di registri, a  pagine  numerate  e
preventivamente vistate dal  responsabile  del  servizio  di  polizia
municipale, per: 
    le ispezioni settimanali e mensili; 
    le riparazioni delle armi; 
    i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.