Art. 15. Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni 1. L'accesso nell'armeria o nel locale in cui sono custodite le armi ai sensi del quarto comma dell'art. 12 e' consentito esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale, al consegnatario dell'armeria; l'accesso e' altresi' consentito al personale addetto ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilita' del consegnatario dell'armeria o del responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 2. Le armi devono essere consegnate e versate scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi devono avvenire in luogo a cio' appositamente predisposto, esterno all'armeria. 3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico e scarico delle armi sono affisse, ben visibili, le prescrizioni di sicurezza.