(Regolamento armamento polizia municipale-art. 15)
                              Art. 15. 
         Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni 
 
  1. L'accesso nell'armeria o nel locale in  cui  sono  custodite  le
armi  ai  sensi  del  quarto  comma  dell'art.   12   e'   consentito
esclusivamente al sindaco o assessore delegato, al  responsabile  del
Corpo  o   servizio   di   polizia   municipale,   al   consegnatario
dell'armeria; l'accesso e' altresi' consentito al  personale  addetto
ai servizi connessi, per il tempo strettamente necessario e sotto  la
diretta  responsabilita'  del  consegnatario   dell'armeria   o   del
responsabile del Corpo o servizio di polizia municipale se presente. 
  2.  Le  armi  devono  essere  consegnate  e  versate  scariche.  Le
operazioni di caricamento e scaricamento delle armi  devono  avvenire
in luogo a cio' appositamente predisposto, esterno all'armeria. 
  3. Nell'armeria, nel locale antistante e nel luogo per il carico  e
scarico delle armi sono affisse, ben  visibili,  le  prescrizioni  di
sicurezza.