Art. 17. Doveri del consegnatario di armeria 1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza: a) la custodia e conservazione delle armi e delle munizioni in armeria, dei registri e della documentazione, delle chiavi, a lui commesse ai sensi degli articoli precedenti; b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; c) la tenuta dei registri e della documentazione; d) la scrupolosa osservanza propria e altrui della regolarita' delle operazioni di armeria. 2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio per la disciplina delle operazioni di armeria, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza, nonche' per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarita' o necessita'.