(Regolamento armamento polizia municipale-art. 17)
                              Art. 17. 
                 Doveri del consegnatario di armeria 
 
  1. Il consegnatario di armeria cura con la massima diligenza: 
    a) la custodia e conservazione delle armi e  delle  munizioni  in
armeria, dei registri e della documentazione,  delle  chiavi,  a  lui
commesse ai sensi degli articoli precedenti; 
    b) la effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; 
    c) la tenuta dei registri e della documentazione; 
    d) la scrupolosa osservanza propria e  altrui  della  regolarita'
delle operazioni di armeria. 
  2. Egli collabora con il responsabile del Corpo o del servizio  per
la disciplina delle operazioni di armeria,  per  l'organizzazione  ed
esecuzione dei controlli e dei servizi di sorveglianza,  nonche'  per
l'esecuzione delle ispezioni ed allo  stesso  fa  rapporto  per  ogni
irregolarita' o necessita'.