(all. 1 - art. 1)
                            Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2
          DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI
 
====================================================================
    Reddito familiare    Numero dei componenti del nucleo familiare
   (migliaia di lire)    1     2     3     4     5     6    7 o +
                               Importo mensile dell'assegno
                                  (in migliaia di lire)
Fino a 12.000 . . . .   60    90    160   230   300   370   440
12.001 - 15.000 . . .   20    70    140   200   280   360   420
15.001 - 18.000 . . .   -     50    110   170   250   350   400
18.001 - 21.000 . . .   -     20     80   140   220   330   380
21.001 - 24.000 . . .   -     -      50   110   200   320   360
24.001 - 27.000 . . .   -     -      20    80   170   300   340
27.001 - 30.000 . . .   -     -      -     50   120   270   310
30.001 - 33.000 . . .   -     -      -     20    70   240   280
33.001 - 36.000 . . .   -     -      -     -     20   210   260
36.001 - 39.000 . . .   -     -      -     -      -   100   230
39.001 - 42.000 . . .   -     -      -     -      -    -    100
oltre 42.000  . . . .   -     -      -     -      -    -     -
     N.B.   - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di
conversione:
   "2.  Restano  validi  gli  atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti  sulla
base  del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 (a), ad eccezione delle
disposizioni di cui all'articolo 1.
   3.  La  presente  legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale".
 
             (a)  Il  D.L.  n.  5/1988,  non  convertito in legge per
          decorrenza  dei   termini   costituzionali   (il   relativo
          comunicato  e' stato pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale
          )) - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988),  recava  lo
          stesso   titolo   del   decreto-legge  qui  pubblicato.  Si
          trascrivono le disposizioni di cui all'art. 1 del  predetto
          decreto:
             "Art.  1.  -  1.  Il personale supplente delle scuole di
          istruzione  primaria  e   secondaria   e   degli   istituti
          professionali   e   di   istruzione   artistica,   di   cui
          all'articolo 2, primo comma,  punto  b),  del  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e'
          assoggettato,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1988,   alla
          ritenuta  in  conto  entrata  Tesoro  nella misura e con le
          norme previste per i dipendenti  civili  e  militari  dello
          Stato.  Dalla  stessa  data cessa per il personale medesimo
          l'iscrizione,  ai  fini  di  quiescenza,  all'assicurazione
          generale  obbligatoria  per l'invalidita', la vecchiaia e i
          superstiti.
             2.  Nei  confronti del personale di cui al comma 1 resta
          ferma,  ai   fini   dell'indennita'   di   fine   rapporto,
          l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del
          decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello  Stato  4
          aprile   1947,   n.  207,  e  successive  modificazioni  ed
          integrazioni".