Tabella prevista dall'articolo 2, comma 2 DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO PER I NUCLEI FAMILIARI ==================================================================== Reddito familiare Numero dei componenti del nucleo familiare (migliaia di lire) 1 2 3 4 5 6 7 o + Importo mensile dell'assegno (in migliaia di lire) Fino a 12.000 . . . . 60 90 160 230 300 370 440 12.001 - 15.000 . . . 20 70 140 200 280 360 420 15.001 - 18.000 . . . - 50 110 170 250 350 400 18.001 - 21.000 . . . - 20 80 140 220 330 380 21.001 - 24.000 . . . - - 50 110 200 320 360 24.001 - 27.000 . . . - - 20 80 170 300 340 27.001 - 30.000 . . . - - - 50 120 270 310 30.001 - 33.000 . . . - - - 20 70 240 280 33.001 - 36.000 . . . - - - - 20 210 260 36.001 - 39.000 . . . - - - - - 100 230 39.001 - 42.000 . . . - - - - - - 100 oltre 42.000 . . . . - - - - - - - N.B. - Si trascrivono i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione: "2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 13 gennaio 1988, n. 5 (a), ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 1. 3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale".
(a) Il D.L. n. 5/1988, non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato e' stato pubblicato nella (( Gazzetta Ufficiale )) - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1988), recava lo stesso titolo del decreto-legge qui pubblicato. Si trascrivono le disposizioni di cui all'art. 1 del predetto decreto: "Art. 1. - 1. Il personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli istituti professionali e di istruzione artistica, di cui all'articolo 2, primo comma, punto b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e' assoggettato, a decorrere dal 1 gennaio 1988, alla ritenuta in conto entrata Tesoro nella misura e con le norme previste per i dipendenti civili e militari dello Stato. Dalla stessa data cessa per il personale medesimo l'iscrizione, ai fini di quiescenza, all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti. 2. Nei confronti del personale di cui al comma 1 resta ferma, ai fini dell'indennita' di fine rapporto, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni".