(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 12)
                             Articolo 12 
 
  1. L'organismo autorizzato che ha effettuato la certificazione  CEE
adotta le misure necessarie  per  vigilare  sulle  conformita'  della
fabbricazione al tipo certificato. 
  2. Le modalita' previste dal paragrafo 1 saranno specificate  nelle
direttive particolari, tali modalita' possono prevedere controlli per
sondaggio.