(Allegato Direttiva del consiglio del 17 settembre 1984-art. 8)
                             Articolo 8 
 
  1.  Qualora  sia  prevista  da  una   direttiva   particolare,   la
certificazione   CEE   costituisce   una    condizione    preliminare
all'immissione di commercio o in servizio e all'utilizzazione  di  un
materiale. 
  2.  Le  certificazioni  CEE   sono   effettuate   dagli   organismi
autorizzata a tal fine dagli stati Membri.