(Regolamento - art. 27)
                               Art. 27. 
                            Anticipazioni 
  1. Le convenzioni e contratti per l'esecuzione delle iniziative  ed
interventi  di  cooperazione  possono  disporre  anticipazioni  nella
misura piu' conveniente in relazione al luogo, ai tempi  e  modalita'
di esecuzione delle prestazioni  di  servizi  e  delle  forniture,  e
comunque in misura compresa tra il venti e il cinquanta per cento,  a
fronte di garanzie bancarie od assicurative riscuotibili  a  semplice
richiesta dell'amministrazione.