Art. 27. Anticipazioni 1. Le convenzioni e contratti per l'esecuzione delle iniziative ed interventi di cooperazione possono disporre anticipazioni nella misura piu' conveniente in relazione al luogo, ai tempi e modalita' di esecuzione delle prestazioni di servizi e delle forniture, e comunque in misura compresa tra il venti e il cinquanta per cento, a fronte di garanzie bancarie od assicurative riscuotibili a semplice richiesta dell'amministrazione.