Art. 25 Procedimenti speciali 1. Nel procedimento davanti al tribunale per i minorenni non si applicano le disposizioni dei titoli II e V del libro VI del codice di procedura penale. 2. Le disposizioni del titolo III del libro VI del codice di procedura penale si applicano solo se e' possibile compiere gli accertamenti previsti dall'articolo 9 e assicurare al minorenne l'assistenza prevista dall'articolo 12.