(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 26)
                               Art. 26. 
                 Obbligo della immediata declaratoria 
                       della non imputabilita' 
  1. In ogni stato  e  grado  del  procedimento  il  giudice,  quando
accerta che l'imputato e' minore degli anni  quattordici,  pronuncia,
anche di ufficio, sentenza di non luogo a  procedere  trattandosi  di
persona non imputabile.