Art. 27. Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 1. Durante le indagini preliminari, se risulta la tenuita' del fatto e la occasionalita' del comportamento, il pubblico ministero chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto quando l'ulteriore corso del procedimento pregiudica le esigenze educative del minorenne. 2. Il giudice provvede con sentenza, sentiti il minorenne, l'esercente la potesta' dei genitori e la persona offesa dal reato. Quando non accoglie la richiesta dispone con ordinanza la restituzione degli atti al pubblico ministero. 3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 569 del codice di procedura penale il minorenne e il procuratore generale presso la corte di appello. Sull'appello decide la corte di appello con le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.