(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 27)
                              Art. 27. 
     Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto 
  1. Durante le indagini preliminari,  se  risulta  la  tenuita'  del
fatto e la occasionalita' del comportamento,  il  pubblico  ministero
chiede al giudice sentenza di non luogo a procedere  per  irrilevanza
del fatto quando l'ulteriore corso  del  procedimento  pregiudica  le
esigenze educative del minorenne. 
  2.  Il  giudice  provvede  con  sentenza,  sentiti  il   minorenne,
l'esercente la potesta' dei genitori e la persona offesa  dal  reato.
Quando  non  accoglie  la  richiesta   dispone   con   ordinanza   la
restituzione degli atti al pubblico ministero. 
  3. Contro la sentenza possono proporre appello o ricorso  immediato
per cassazione a norma dell'articolo  569  del  codice  di  procedura
penale il minorenne e il procuratore  generale  presso  la  corte  di
appello. Sull'appello  decide  la  corte  di  appello  con  le  forme
previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale.