(Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni - Art. 28)
                              Art. 28. 
             Sospensione del processo e messa alla prova 
  1. Il giudice, sentite le parti, puo'  disporre  con  ordinanza  la
sospensione  del  processo  quando  ritiene  di  dover  valutare   la
personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del
comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non  superiore  a  tre
anni quando si procede per reati per i  quali  e'  prevista  la  pena
della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri
casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e'
sospeso il corso della prescrizione. 
  2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai
servizi  minorili  dell'amministrazione  della   giustizia   per   lo
svolgimento, anche in collaborazione  con  i  servizi  locali,  delle
opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno.  Con  il
medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette
a riparare le conseguenze del reato e a promuovere  la  conciliazione
del minorenne con la persona offesa dal reato. 
  3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il  pubblico
ministero, l'imputato e il suo difensore. 
  4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede  il
giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 
  5.  La  sospensione  e'  revocata  in  caso  di  ripetute  e  gravi
trasgressioni alle prescrizioni imposte.