Art. 28. Sospensione del processo e messa alla prova 1. Il giudice, sentite le parti, puo' disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene di dover valutare la personalita' del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2. Il processo e' sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i quali e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni; negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno. Durante tale periodo e' sospeso il corso della prescrizione. 2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minorenne ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali, delle opportune attivita' di osservazione, trattamento e sostegno. Con il medesimo provvedimento il giudice puo' impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal reato. 3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore. 4. La sospensione non puo' essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio immediato. 5. La sospensione e' revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.